Via dagli ospedali chi non si vaccina. Come? Con la legge 81 sulla sicurezza

Fa molto discutere un articolo pubblicato sulle pagine di Infermieristicamente.it, (rivista del sindacato infermieristico NURSIND) a firma di Maria Luisa Asta.

L’articolo fa molto discutere per due motivi.

Il primo perché sostiene che chi rifiuta il vaccino contro il COVID non può lavorare in ospedale in quanto mette a repentaglio  non solo la sua vita, ma anche quella degli altri (i pazienti).  L’articolo infatti ricorda gli obblighi generali del datore di lavoro stabilito dall’articolo 15 del decreto legislativo 81/2008  e soprattutto rammenta la circolare n.14915 del 29 aprile del 2020 del Ministero della Salute. Tale circolare pone l’accento sull’articolo 28 del Testo Unico, che stabilisce che la valutazione da parte del medico competente, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Nell’ambito del proprio ruolo il medico competente, qualora li ritenga utili per il contenimento del virus, può adottare mezzi diagnostici per stabilire l’idoneità del dipendente, nonché adottare tutte le misure di prevenzione: da qui si ritiene non possa essere esclusa la vaccinazione

Il secondo motivo per cui l’articolo fa discutere è dovuto al fatto che è pubblicato su una rivista specializzata, edita da un sindacato degli infermieri che quindi si pone in maniera netta sul punto. Che cosa succederà in caso di contenzioso professionale tra la l’amministrazione e un infermiere che ha deciso di non vaccinarsi? il sindacato lo difenderà o meno?

Riportiamo il testo integrale dell’articolo affinché ognuno possa farsi la sua opinione.

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Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 08/02/2021

“Gli operatori che non si vaccineranno non potranno lavorare in ospedale”, ad affermarlo è Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici.

Da qualche giorno a rincorrersi sono le notizie di focolai, come quello dell’ospedale civile “Santa Maria della Misericordia” di Rovigo, dove 20 pazienti su 30, sono risultati positivi al Covid-19, all’interno del reparto di geriatria. Un focolaio di Coronavirus che vedrebbe coinvolti, stando a quanto si apprende, anche un infermiere ed un operatore socio sanitario del reparto che avrebbero scelto di non sottoporsi al vaccino nei giorni scorsi.

Difficile accertare chi ha contagiato chi, ma la notizia fa eco, e torna alla ribalta il problema dei novax, la difficile conciliazione tra libertà personale e sicurezza e protezione dei pazienti.

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Filippo Anelli, ribadisce sulle pagine de La Repubblica, contro chi sventola l’articolo 32 della Costituzione come baluardo della libertà personale di non vaccinarsi, che la legge c’è, ed è la 81 sulla sicurezza.

 

In merito agli obblighi generali del datore di lavoro, l’articolo 15 del Dlgs 81/2008, stabilisce che, questo è obbligato a:

  • Eliminazione dei rischi, e ove non sia possibile, la loro riduzione al minio in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
  • Riduzione dei rischi alla fonte
  • Controllo sanitario dei lavoratori
  • Allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione

Per quanto riguardo gli obblighi dei lavoratori, l’art 20 del Dlgs 81/2008, stabilisce che il lavoratore:

  • Deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella di altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni e omissioni
  • Deve osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro al fine della protezione collettiva ed individuale.

Infine l’articolo 37 stabilisce che il Datore di Lavoro deve fornire ai lavoratori una formazione completa ed esaustiva in tema di Sicurezza sul Lavoro, riguardanti i rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e agli strumenti di prevenzione.

La circolare n.14915 del 29 aprile del 2020 del Ministero della Salute, pone l’accento sull’articolo 28 del Testo Unico, che stabilisce che la valutazione da parte del medico competente, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Nell’ambito del proprio ruolo il medico competente, qualora li ritenga utili per il contenimento del virus, può adottare mezzi diagnostici per stabilire l’idoneità del dipendente, nonché adottare tutte le misure di prevenzione: da qui si ritiene non possa essere esclusa la vaccinazione.

Rifiutare le misure di prevenzione disposte dal datore di lavoro, in questo caso la vaccinazione, legittima il datore ad irrogare i procedimenti disciplinari e le sanzioni, previsti dal CCNL.

 

Il principio è dunque quello dell’idoneità al lavoro, che deve essere accertata dal medico competente, e su questo indirizzo che si starebbero muovendo le Asl.

Cosa potrebbe succedere quindi a chi non si vuole vaccinare?

A questi potrebbe essere data l’inidoneità alla mansione, e quindi spostati in un luogo non a rischio per se stessi e per gli altri, sanzionati o licenziati qualora non vi siano le condizioni per una posizione diversa.

 

 

Alessandro Gennarihttps://www.linkedin.com/in/alessandro-gennari/
Giornalista, in rete dalla fine degli anni 90. Mi piace mangiare e bere bene, adoro fare sport. Attualmente sono impegnato in una delle realtà editoriali maggiori del Paese e seguo per passione questo progetto che per me rappresenta un momento di studio e di sperimentazione digital

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